Art. 22.
(Disposizioni comuni).

      1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla base dei quali l'Ordine territoriale può stabilire indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico, nonché le modalità di elezione del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale, prevedendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e le modalità dei relativi subentri, nel rispetto delle seguenti finalità:

          a) favorire la partecipazione degli iscritti;

          b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;

          c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo e all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.